Accordo euromediterraneoTitolo I

Art. 3

Autorizzazione

In vigore dal 21 ott 2017
Autorizzazione Una volta ricevute da un vettore aereo di una delle parti contraenti le domande di autorizzazione di esercizio, le autorità competenti dell'altra parte contraente concedono le opportune autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che: a) per un vettore aereo di Israele: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività in Israele e sia titolare di una licenza di esercizio conforme alle leggi di Israele; e - Israele eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo; e - il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Israele e/o a suoi cittadini e sia effettivamente controllato da questi; b) per un vettore dell'Unione europea: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE e abbia ottenuto una valida licenza di esercizio in conformità del diritto dell'Unione europea; e - lo Stato membro dell'Unione europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo e l'autorità competente sia chiaramente indicata nella designazione; e - il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri dell'Unione europea e/o a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato; c) il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorità competente in materia di operazioni di trasporto aereo internazionale; e d) siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14.
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Autorizzazione (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo