Accordo euromediterraneoTitolo I

Art. 5

Investimenti

In vigore dal 21 ott 2017
Investimenti 1. In deroga all' e all' del presente accordo, e previa verifica da parte del comitato misto, in conformità dell', paragrafo 10, dell'esistenza di reciproci accordi, le parti contraenti possono consentire la proprietà maggioritaria e/o il controllo effettivo di vettori aerei di Israele da parte di Stati membri dell'Unione europea o loro cittadini oppure di vettori aerei dell'Unione europea da parte di Israele o di suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 2. 2. In relazione al paragrafo 1 del presente articolo, gli investimenti specifici di interessi delle parti contraenti sono autorizzati su base individuale in virtù di una decisione preventiva del comitato misto conformemente all', paragrafo 2, del presente accordo. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 9, del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.
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Investimenti (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo