Accordo euromediterraneo›Titolo III
Art. 30
Applicazione ed entrata in vigore
In vigore dal 21 ott 2017
Applicazione ed entrata in vigore
1. Il presente accordo è applicato in via provvisoria, conformemente alla legislazione nazionale delle parti contraenti, a decorrere dalla data della firma delle parti contraenti.
2. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche fra le parti contraenti che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, Israele consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna a Israele la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei
suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a  Lussemburgo il dieci giugno duemilatredici che corrisponde
al due Tammuz cinquemilasettecentosettantatre nel calendario ebraico,
in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni
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