Accordo sullo spazio aereo›Titolo I
Art. 3
Autorizzazione
In vigore dal 21 ott 2017
Autorizzazione
Una volta ricevute da un vettore aereo di una parte le domande per le autorizzazioni di esercizio, le competenti autorità dell'altra parte concedono le opportune autorizzazioni con un minimo ritardo procedurale, a condizione che:
a) per un vettore della Repubblica moldova:
- il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività nella Repubblica moldova e sia titolare di una valida licenza di esercizio conformemente alla legislazione applicabile della Repubblica moldova; e
- la Repubblica moldova eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; e
- salvo diversamente disposto dall' (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Repubblica moldova e/o a soggetti nazionali della Repubblica moldova e sia da questi effettivamente controllato,
b) per un vettore dell'Unione europea:
- il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro a norma dei trattati UE e sia titolare di una valida licenza di esercizio; e
- lo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità competente a tal fine sia chiaramente identificata; e
- salvo diversamente disposto dall' (Investimenti) del presente accordo, il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, e sia effettivamente controllato da Stati membri e/o da soggetti nazionali degli Stati membri, o da altri Stati indicati nell'allegato IV del presente accordo, e/o da soggetti nazionali di tali altri Stati;
c) il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorità competente; e
d) vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all' (Sicurezza aerea) e di cui all' (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-3