Accordo sullo spazio aereoTitolo I

Art. 5

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni

In vigore dal 21 ott 2017
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni 1. Le autorità competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o sospendere o limitare in altro modo l'attività di un vettore aereo di un'altra parte qualora: a) per un vettore della Repubblica moldova: - il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività nella Repubblica moldova o non sia titolare di una valida licenza di esercizio in conformità alla legislazione applicabile della Repubblica moldova; oppure - la Repubblica moldova non eserciti nè mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; oppure - salvo diversamente disposto dall' (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato,, dalla Repubblica moldova e/o da soggetti nazionali della Repubblica moldova; b) per un vettore aereo dell'Unione europea: - il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro a norma dei trattati UE o non sia titolare di una valida licenza di esercizio; oppure - lo Stato membro competente per il rilascio del proprio certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo ovvero l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure - salvo diversamente disposto dall' (Investimenti) del presente accordo, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato, dagli Stati membri e/o dai soggetti nazionali degli Stati membri, o da altri Stati elencati nell'allegato IV al presente accordo, e/o da soggetti nazionali di tali altri stati; c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all' (Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari) del presente accordo; oppure d) non vengano osservate o fatte osservare le disposizioni dell' (Sicurezza aerea) e dell' (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo; oppure e) una parte abbia dichiarato, conformemente all' (Contesto concorrenziale) del presente accordo che non sono soddisfatte le condizioni per un contesto concorrenziale. 2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d) del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorità dell'altra parte. 3. Nessuna delle parti fa uso dei diritti ad essa conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di uno o più vettori aerei di una parte sulla base del fatto che la proprietà della partecipazione di maggioranza e/o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono conferiti a una o più parti dell'accordo ECAA o a loro soggetti nazionali, nella misura in cui detta parte o dette parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocità di trattamento e applichino le modalità e le condizioni dell'accordo ECAA.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-5

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