Accordo euromediterraneoTitolo III

Art. 28

Scadenza

In vigore dal 21 ott 2017
Scadenza 1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. 2. Ciascuna parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte contraente, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che detto preavviso non sia ritirato di comune accordo dalle parti contraenti prima della fine di tale periodo.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-28

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Scadenza (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo