Accordo euromediterraneo›Titolo III
Art. 28
Scadenza
In vigore dal 21 ott 2017
Scadenza
1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
2. Ciascuna parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte contraente, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che detto
preavviso non sia ritirato di comune accordo dalle parti contraenti prima della fine di tale periodo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ae-28