Accordo sui trasporti aereiTitolo III

Art. 6

Entrata in vigore

In vigore dal 21 ott 2017
Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore all'ultima delle seguenti date: 1. la data di entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei, 2. la data di entrata in vigore del protocollo, e 3. un mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Lussemburgo e Oslo, in quadruplice esemplare, rispettivamente il 16 e il 21 giugno 2011.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ast-6

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Entrata in vigore (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo