Accordo sui trasporti aereiTitolo III

Art. 3

Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria

In vigore dal 21 ott 2017
Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria 1. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Il presente accordo o l'applicazione provvisoria del presente accordo cessano alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione. 2. L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione. 3. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all'Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell'Islanda o della Norvegia. Copie del preavviso sono trasmesse simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all'ICAO. La denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria nei confronti dell'Islanda o della Norvegia entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo degli Stati Uniti, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione. 4. Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. 5. In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.
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Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo