Accordo sullo spazio aereo›Titolo III
Art. 27
Denuncia
In vigore dal 21 ott 2017
Denuncia
Ciascuna parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, della propria decisione di denunciare il presente accordo. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA) in vigore un anno dopo la data della notifica scritta della denuncia, salvo che tale notifica sia ritirata di comune accordo tra le parti prima della scadenza di detto periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-27