Accordo sullo spazio aereoTitolo III

Art. 24

Misure di salvaguardia

In vigore dal 21 ott 2017
Misure di salvaguardia 1. Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, in campo d'applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo. 3. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 5. Fatto salvo l' (Autorizzazione), lettera d), l' (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni), paragrafo 1, lettera d) e gli (Sicurezza aerea) e 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, salvo il caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 4 si sia conclusa prima di tale scadenza. 6. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.
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Misure di salvaguardia (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo