Accordo sullo spazio aereo›Titolo III
Art. 24
Misure di salvaguardia
In vigore dal 21 ott 2017
Misure di salvaguardia
1. Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, in campo d'applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.
3. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.
5. Fatto salvo l' (Autorizzazione), lettera d), l' (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni), paragrafo 1, lettera d) e gli (Sicurezza aerea) e 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) del presente accordo, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, salvo il caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 4 si sia conclusa prima di tale scadenza.
6. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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