Accordo sullo spazio aereoTitolo III

Art. 26

Modifiche

In vigore dal 21 ott 2017
Modifiche 1. Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, notifica la propria decisione in tal senso al comitato misto. 2. Su proposta di una parte e conformemente a quanto disposto dal presente articolo, il comitato misto può decidere consensualmente di modificare gli allegati del presente accordo. 3. La modifica al presente accordo entra in vigore una volta completate le rispettive procedure interne di ciascuna parte. 4. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente la propria legislazione esistente riguardante il trasporto aereo o un settore connesso citato all'allegato III del presente accordo. 5. Qualora una delle parti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso citato nell'allegato III del presente accordo, ne informa l'altra parte secondo modalità adeguate e nella misura del possibile. A richiesta di una delle parti, si può procedere ad uno scambio di opinioni in seno al comitato misto. 6. Ciascuna parte informa regolarmente e tempestivamente l'altra parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione esistente nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso citato nell'allegato III del presente accordo. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il comitato misto procede, entro sessanta giorni a partire dalla data della richiesta, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo. 7. Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il comitato misto: a) adotta una decisione che modifichi l'allegato III del presente accordo per recepire, se necessario su di una base di reciprocità, la nuova legislazione o la modifica in questione; b) adotta una decisione che abbia come effetto di considerare le nuove disposizioni o le modifiche legislative in questione conformi al presente accordo; oppure c) raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo