Accordo sullo spazio aereoTitolo III

Art. 25

Relazioni con altri accordi

In vigore dal 21 ott 2017
Relazioni con altri accordi 1. Le disposizioni del presenteaccordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali esistenti in materia di servizi aerei fra la Repubblica moldova e gli Stati membri. È tuttavia consentito l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro soggetti nazionali. 2. Le parti si consultano nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una delle due, sull'opportunità di una adesione della Repubblica moldova all'accordo ECAA. 3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o applicano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che tratti materie disciplinate dal presente accordo, esse si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.
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