Accordo sullo spazio aereo›Titolo III
Art. 23
Risoluzione delle controversie e arbitrato
In vigore dal 21 ott 2017
Risoluzione delle controversie e arbitrato
1. In caso di controversie in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, conformemente al paragrafo 5 dell' (Comitato misto) del presente accordo.
2. Ciascuna parte può sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, che non sia stato possibile risolvere conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, conformemente alla procedura stabilita di seguito:
a) ciascuna parte designa un arbitro entro sessanta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro è designato dagli altri due arbitri entro altri sessanta giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non è stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri;
b) il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente del collegio arbitrale;
c) il collegio arbitrale fissa di comune accordo le proprie norme procedurali; e
d) fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti.
3. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale, può ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio.
4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti.
5. Se una delle parti non agisce conformemente ad una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.
Storico versioni
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