Accordo sullo spazio aereoTitolo III

Art. 29

Applicazione provvisoria ed entrata in vigore

In vigore dal 21 ott 2017
Applicazione provvisoria ed entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio, la Repubblica moldova consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota diplomatica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna alla Repubblica moldova la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, conformemente alle loro procedure interne e/o alla loro legislazione nazionale secondo il caso, a decorrere dalla data della firma del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 2012, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ass-29

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