Accordo sui trasporti aereiTitolo III

Art. 4

Registrazione presso l'ICAO

In vigore dal 21 ott 2017
Registrazione presso l'ICAO Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-ast-4

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Registrazione presso l'ICAO (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo