Accordo sui trasporti aereiTitolo III

Art. 2

Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e dall'allegato del presente accordo

In vigore dal 21 ott 2017
Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e dall'allegato del presente accordo Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 ("l'accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare raccordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 "il protocollo"), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l'allegalo del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
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