Accordo addizionaleTitolo III

Art. 2

Sospensione dei diritti di traffico

In vigore dal 21 ott 2017
Sospensione dei diritti di traffico La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d'America o convenire la revoca di tale decisione. presa a norma dell', paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall'Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d'America questa decisione.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-aa-2

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Sospensione dei diritti di traffico (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo