Accordo addizionale›Titolo III
Art. 2
Sospensione dei diritti di traffico
In vigore dal 21 ott 2017
Sospensione dei diritti di traffico
La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d'America o convenire la revoca di tale decisione. presa a norma dell', paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall'Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d'America questa decisione.
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