Art. 2 · Sospensione dei diritti di traffico
Accordo addizionaleTitolo III

Art. 2

68 / 75

Sospensione dei diritti di traffico

In vigore dal 21 ott 2017
Sospensione dei diritti di traffico La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d'America o convenire la revoca di tale decisione. presa a norma dell', paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall'Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d'America questa decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-aa-2