Accordo addizionale›Titolo III
Art. 7
Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria
In vigore dal 21 ott 2017
Denuncia o cessazione dell'applicazione provvisoria
1. Ciascuna parte può in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta della denuncia o della interruzione dell'applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l'accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione.
2. In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo qualora l'accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale è denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-aa-7