Accordo addizionaleTitolo III

Art. 8

Applicazione provvisoria

In vigore dal 21 ott 2017
Applicazione provvisoria In attesa dell'entrata in vigore ai sensi dell', le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo addizionale nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data di cui all' dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-aa-8

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Applicazione provvisoria (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo