Accordo addizionaleTitolo III

Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 21 ott 2017
Entrata in vigore li presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti: a) un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, oppure b) alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, se quest'ultima è successiva. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale. Fatto a Lussemburgo e Oslo, in triplice copia, rispettivamente il 16 e il 21 giugno 2011, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, norvegese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-aa-9

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Entrata in vigore (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo