Accordo addizionale›Titolo III
Art. 4
Arbitrato
In vigore dal 21 ott 2017
Arbitrato
1. La Commissione rappresenta l'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato di cui all' dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.
2. Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato.
3. Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi a norma dell', paragrafo 7, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione è notificata all'Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione.
4. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell' dell'accordo sui trasporti aerei su materie che all'interno dell'UE sono di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri, nominati dal Consiglio, dell'Islanda e della Norvegia.
Storico versioni
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