Accordo addizionaleTitolo III

Art. 4

Arbitrato

In vigore dal 21 ott 2017
Arbitrato 1. La Commissione rappresenta l'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato di cui all' dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. 2. Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato. 3. Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi a norma dell', paragrafo 7, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione è notificata all'Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione. 4. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell' dell'accordo sui trasporti aerei su materie che all'interno dell'UE sono di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri, nominati dal Consiglio, dell'Islanda e della Norvegia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-aa-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Arbitrato (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;) — Testo vigente | Portale Normativo