Accordo euromediterraneo›Titolo I
Art. 3 bis
Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo
In vigore dal 21 ott 2017
 bis
Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo
Una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo di una delle parti contraenti, le autorità competenti dell'altra parte contraente riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità e/o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima parte contraente in relazione a tale vettore aereo, come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alla lettera a) seguente.
a) Se, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità competenti della parte contraente ricevente nutrono il ragionevole dubbio che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorità competenti dell'altra parte contraente, non siano rispettate le condizioni di cui all' del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, ne informano sollecitamente tali autorità, motivando debitamente la loro posizione. In tal caso ciascuna parte contraente può chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle autorità competenti delle parti contraenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste sono soddisfatte nei tempi più brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto istituito a norma dell' del presente accordo e, in conformità dell', paragrafi 7 e 9, può adottare le opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24.
b) Le procedure menzionate non riguardano il riconoscimento delle determinazioni in relazione a:
i) certificati o licenze in materia di sicurezza;
ii) disposizioni in materia di sicurezza; oppure
iii) copertura assicurativa.
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