Art. 8 · Applicazione provvisoria
Accordo addizionaleTitolo III

Art. 8

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Applicazione provvisoria

In vigore dal 21 ott 2017
Applicazione provvisoria In attesa dell'entrata in vigore ai sensi dell', le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo addizionale nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data di cui all' dell'accordo.
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