AccordoParte V

Art. 352

Definizione delle parti

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti del presente accordo sono le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, denominate "Repubbliche della parte AC", da una parte, e l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri, nelle rispettive sfere di competenza, denominati "parte UE", dall'altra. 2. Ai fini del presente accordo per "parte" si intende, rispettivamente, ciascuna Repubblica della parte AC, fatto salvo il loro obbligo di agire collettivamente a norma di quanto disposto dal paragrafo 3, o la parte UE. 3. Ai fini del presente accordo le Repubbliche della parte AC decidono e assumono l'impegno di agire collettivamente per quanto attiene: a) all'adozione di decisioni mediante gli organi di cui al titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo; b) all'adempimento degli obblighi di cui al titolo IX (Integrazione economica regionale) della parte IV del presente accordo; c) all'adempimento dell'obbligo di istituire un regolamento sulla concorrenza e un'autorità garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell' e dell', paragrafo 2, del titolo VII (Scambi e concorrenza) della parte IV del presente accordo; d) all'adempimento dell'obbligo di istituire un unico punto di accesso a livello regionale a norma dell', paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo. Quando le parti agiscono collettivamente in conformità al presente paragrafo, le Repubbliche della parte AC sono designate come "parte AC". 4. In relazione a ogni altra disposizione del presente accordo le Repubbliche della parte AC assumono obblighi e agiscono a titolo individuale. 5. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 3 e in linea con il futuro sviluppo dell'integrazione regionale dell'America centrale, le Repubbliche della parte AC si impegnano ad adoperarsi affinché l'ambito dei settori in cui agiscono collettivamente sia progressivamente esteso, dandone notifica alla parte UE. Il Consiglio di associazione adotta una decisione che indica con precisione l'ambito di tali settori.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-352

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Definizione delle parti (Art. 352 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo