Accordo›Titolo XIII
Art. 347
Coordinatori per la parte IV del presente accordo
In vigore dal 24 lug 2016
1. La Commissione europea e ciascuna delle Repubbliche della parte AC nominano un coordinatore per la parte IV del presente accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. Conformemente alle disposizioni che precedono i coordinatori collaborano alla definizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione e a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e garantiscono, se del caso, il follow-up delle decisioni di tali organi.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-347