AccordoTitolo XIII

Art. 347

Coordinatori per la parte IV del presente accordo

In vigore dal 24 lug 2016
1. La Commissione europea e ciascuna delle Repubbliche della parte AC nominano un coordinatore per la parte IV del presente accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. 2. Conformemente alle disposizioni che precedono i coordinatori collaborano alla definizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione e a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e garantiscono, se del caso, il follow-up delle decisioni di tali organi.
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Coordinatori per la parte IV del presente accordo (Art. 347 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo