Accordo›Titolo XIII
Art. 345
Compiti specifici del Consiglio di associazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il Consiglio di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, è composto, a livello ministeriale, di rappresentanti della parte UE, da una parte, e di ministri di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio, dall'altra, conformemente al rispettivo quadro giuridico delle parti, oppure delle persone da essi designate.
2. Per quanto concerne le questioni attinenti al commercio il Consiglio di associazione può:
a) modificare, ai fini del conseguimento degli obiettivi della parte IV del presente accordo:
i) gli elenchi delle merci di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) allo scopo di aggiungere una o più merci alla tabella relativa alla riduzione tariffaria;
ii) le tabelle accluse all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per accelerare lo smantellamento tariffario;
iii) le appendici 1, 2 e 3 dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali);
iv) le appendici 1, 2, 2A, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa);
v) l'allegato XVI (Appalti pubblici);
vi) l'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);
vii) l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all', paragrafo 4);
viii) l''allegato XXI (Sottocomitati);
b) adottare interpretazioni delle disposizioni della parte IV del presente accordo;
c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa convenuta dalle parti.
3. Ciascuna delle parti attua, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il termine da esse convenuto.
----------
Attuazione delle modifiche approvate dal Consiglio di associazione: 1. nel caso della Costa Rica, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell', paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'.4, terzo comma (Protocolo de Menor Rango) della Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica; 2. nel caso dell'Honduras, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell', paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all' della Constitucion de la Republica de Honduras.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-345