Accordo›Titolo XII
Art. 341
Procedimenti amministrativi
In vigore dal 24 lug 2016
Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all' in modo coerente, imparziale e ragionevole.
Più specificatamente, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di una parte:
a) si adopera per comunicare alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda alle persone interessate una possibilità ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
c) provvede a che le sue procedure siano fondate sul diritto.
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