Accordo›Titolo XII
Art. 342
Riesame e impugnazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, quasi giurisdizionali o amministrativi affinché i provvedimenti amministrativi definitivi che incidono sulle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui ciò sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle parti provvede affinché in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentati oppure, ove la legge lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.
3. Fatta salva la possibilità di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
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