AccordoCapo 4

Art. 336

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte della procedura che presenti documenti o comunicazioni nel quadro di una procedura di mediazione può considerare riservati tali documenti, comunicazioni o parti di essi. 2. Se i documenti, le comunicazioni o parti di essi sono stati considerati riservati da una parte, l'altra parte e il mediatore restituiscono o distruggono tali documenti entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di mediazione. 3. Analogamente i documenti, le comunicazioni o parti di essi considerati riservati, che siano stati messi a disposizione di esperti, agenzie governative o altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame, sono restituiti o distrutti entro quindici giorni dalla conclusione dell'assistenza o delle consultazioni del mediatore.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-336

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Riservatezza delle informazioni (Art. 336 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo