Accordo›Capo 4
Art. 336
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte della procedura che presenti documenti o comunicazioni nel quadro di una procedura di mediazione può considerare riservati tali documenti, comunicazioni o parti di essi.
2. Se i documenti, le comunicazioni o parti di essi sono stati considerati riservati da una parte, l'altra parte e il mediatore restituiscono o distruggono tali documenti entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di mediazione.
3. Analogamente i documenti, le comunicazioni o parti di essi considerati riservati, che siano stati messi a disposizione di esperti, agenzie governative o altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame, sono restituiti o distrutti entro quindici giorni dalla conclusione dell'assistenza o delle consultazioni del mediatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-336