Accordo›Capo 3
Art. 333
Attuazione di una soluzione concordata
In vigore dal 24 lug 2016
1. Quando le parti della procedura si siano accordate su una soluzione per rimuovere gli ostacoli agli scambi causati dalla misura oggetto della procedura, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per darle sollecita attuazione.
2. Le misure o le iniziative prese per dare attuazione alla soluzione concordata sono regolarmente comunicate per iscritto dalla parte che le prende all'altra parte e al comitato di associazione.
L'obbligo cessa una volta che la soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata adeguatamente e compiutamente attuata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-333