AccordoCapo 2

Art. 332

Regolamento della procedura di mediazione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti partecipano in buona fede alla procedura di mediazione e si adoperano per pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Entro quindici giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della procedura una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione del problema. Ciascuna parte può aggiungere alla descrizione o alle osservazioni le informazioni che essa ritenga pertinenti. 3. Il mediatore può decidere il modo più adatto di procedere, in particolare se, come e quando consultare le parti della procedura, congiuntamente o separatamente. Qualora le parti non abbiano reso disponibili determinate informazioni o non ne siano in possesso, il mediatore può stabilire anche se le circostanze richiedano l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame. Se l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame comporta informazioni riservate di cui all' del presente titolo, tali informazioni possono essere rese disponibili solo dopo averne informato le parti della procedura e con la condizione espressa che tali informazioni vengano trattate in ogni momento come informazioni riservate. 4. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il mediatore può fornire una valutazione della questione e della misura interessata e proporre una soluzione alle parti della procedura. La valutazione non riguarda la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. 5. La procedura si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo. 6. Per l'esercizio delle sue funzioni il mediatore può usare qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi tra gli altri il telefono, il fax, i collegamenti via web o la videoconferenza. 7. La procedura si conclude di norma entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In qualsiasi momento le parti della procedura possono rinunciare di comune accordo alla procedura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-332

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regolamento della procedura di mediazione (Art. 332 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo