AccordoTitolo XIV

Art. 350

Disposizioni in materia fiscale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le parti di fare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro rispettiva legislazione fiscale, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali. 2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma della sua parte IV può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di accordi diretti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione fiscale interna. 3. Le disposizioni della parte IV del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra la parte IV del presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
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Disposizioni in materia fiscale (Art. 350 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo