Accordo›Parte V
Art. 354
Durata
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il presente accordo ha durata e validità illimitata.
2. Ciascuna delle parti notifica per iscritto al rispettivo depositario l'intenzione di denunciare il presente accordo.
3. In caso di denuncia a opera di una qualsiasi delle parti, le altri parti esaminano gli effetti della denuncia del presente accordo in sede di comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie.
4. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica al rispettivo depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-354