AccordoParte V

Art. 359

Adesione di nuovi membri

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il comitato di associazione è informato in merito a ogni domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea e a ogni domanda di uno Stato terzo di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale. 2. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la parte UE fornisce ogni informazione utile alla parte CA che, a sua volta, fa conoscere alla parte UE il suo (eventuale) parere affinché quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte UE notifica alla parte CA ogni nuova adesione all'Unione europea. 3. Analogamente, nel corso dei negoziati tra la parte AC e lo Stato che chiede di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale, la parte AC fornisce ogni informazione utile alla parte UE che, a sua volta, fa conoscere alla parte AC il suo (eventuale) parere affinché quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte AC notifica alla parte UE ogni nuova adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale. 4. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo nel quadro del comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie che sono approvate conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte. 5. Se l'adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale non comporta l'adesione automatica al presente accordo, lo Stato interessato aderisce depositando un atto di adesione presso i rispettivi depositari delle parti. 6. Lo strumento di adesione è depositato presso i depositari.
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Adesione di nuovi membri (Art. 359 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo