AccordoParte V

Art. 357

Eccezioni

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da: a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza, o b) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; ii) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico; iv) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale; v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; c) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; o d) impedire alle parti di decidere autonomamente le priorità di bilancio o imporre loro di aumentare le risorse finanziarie destinate all'adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione viene informato nella misura più ampia possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), e della loro revoca.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-357

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Eccezioni (Art. 357 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo