Accordo›Parte V
Art. 357
Eccezioni
In vigore dal 24 lug 2016
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:
a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza, o
b) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
i) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
ii) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
iii) in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
iv) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
c) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; o
d) impedire alle parti di decidere autonomamente le priorità di bilancio o imporre loro di aumentare le risorse finanziarie destinate all'adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione viene informato nella misura più ampia possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), e della loro revoca.
Storico versioni
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