AccordoParte V

Art. 360

Applicazione territoriale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Per la parte UE il presente accordo si applica ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'Unione europea. 3. Per l'America centrale il presente accordo si applica ai territori delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione interna e al diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-360

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Applicazione territoriale (Art. 360 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo