Accordo›Titolo XIV
Art. 351
Preferenza regionale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte l'eventuale trattamento più favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione economica regionale.
2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impedisce il mantenimento, la modifica o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri accordi tra le parti o tra le parti e paesi o regioni terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-351