AccordoTitolo XIV

Art. 349

Bilancia dei pagamenti

In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte, se ha o rischia di avere gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e i pagamenti correnti. 2. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto è necessario per porre rimedio alla situazione riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni pertinenti stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale. 4. La parte che mantiene in vigore, adotta o modifica misure restrittive, le notifica sollecitamente all'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 5. Se una parte ritiene che la misura restrittiva adottata o mantenuta in vigore incida sui rapporti commerciali bilaterali, può richiedere all'altra parte consultazioni che si tengono sollecitamente in sede di comitato di associazione. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; b) il contesto economico e commerciale esterno; o c) le eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente ai cambi, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo dà della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte interessata.
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Bilancia dei pagamenti (Art. 349 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo