Accordo

Art. 204

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

In vigore dal 24 ott 2015
Portata della protezione delle indicazioni geografiche 1. Le indicazioni geografiche di cui agli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell' del presente accordo, sono protette almeno contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o altri termini simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. 2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle Parti. 3. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. Fatto salvo l' dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione. 4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta. 5. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. La notifica è effettuata a norma dell', paragrafo 3, del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, purchè tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.
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Portata della protezione delle indicazioni geografiche (Art. 204 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo