Accordo
Art. 206
Relazione con i marchi
In vigore dal 24 ott 2015
Relazione con i marchi
1. Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all', paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purchè la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Per le indicazioni geografiche di cui all' del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione è la data di entrata in vigore del medesimo accordo.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all' del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione è la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.
4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma dell' del presente accordo se, a causa della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.
5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per "marchio anteriore" si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all', paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data di presentazione all'altra Parte della domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purchè non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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