Accordo
Art. 210
Cooperazione e trasparenza
In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione e trasparenza
1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall' del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo; in particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.
2. Ciascuna delle Parti può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relative alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtù del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-210