Accordo

Art. 210

Cooperazione e trasparenza

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione e trasparenza 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall' del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo; in particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo. 2. Ciascuna delle Parti può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relative alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtù del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-210

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Cooperazione e trasparenza (Art. 210 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo