Accordo

Art. 208

Misure transitorie

In vigore dal 24 ott 2015
Misure transitorie 1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte. 2. I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione nazionale, con le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte nel territorio della Parte di cui il prodotto è originario. 3. Per un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtù del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina: a) Champagne, b) Cognac, c) Madera, d) Porto, e) Jerez /Xeres/ Sherry, f) Calvados, g) Grappa, h) Anis Português, i) Armagnac, j) Marsala, k) Malaga, l) Tokaj. 4. Per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtù del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce fuso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina: a) Parmigiano Reggiano, b) Roquefort, c) Feta.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-208

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