Accordo
Art. 203
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
In vigore dal 24 ott 2015
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
1 Le Parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, in conformità all', paragrafo 3, del presente accordo previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall', paragrafi 3 e 4, con reciproca soddisfazione delle Parti.
2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-203