Accordo

Art. 203

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

In vigore dal 24 ott 2015
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche 1 Le Parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, in conformità all', paragrafo 3, del presente accordo previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall', paragrafi 3 e 4, con reciproca soddisfazione delle Parti. 2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-203

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche (Art. 203 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo