Accordo
Art. 200
Durata della protezione
In vigore dal 24 ott 2015
Durata della protezione
La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina è di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per più periodi di dieci anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-200