Accordo

Art. 200

Durata della protezione

In vigore dal 24 ott 2015
Durata della protezione La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina è di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per più periodi di dieci anni.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-200

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Durata della protezione (Art. 200 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo