Accordo

Art. 197

Uso del marchio

In vigore dal 24 ott 2015
Uso del marchio 1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio è sottoposto alle sanzioni previste dalla presente sottosezione, salvo motivo legittimo per il mancato uso. 2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso: a) l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato; b) l'apposizione del marchio sui prodotti o sul loro condizionamento solo ai fini dell'esportazione. 3. Si considera come uso di un marchio da parte del titolare ai sensi del paragrafo 1 l'uso del marchio con il consenso del titolare o fuso del marchio da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-197

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uso del marchio (Art. 197 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo