Accordo

Art. 196

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio 1. Le Parti prevedono il leale uso di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio, a condizione che tali eccezioni limitate tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. Le Parti possono, alle stesse condizioni, prevedere altre eccezioni limitate. 2. Il diritto conferito da un marchio non consente al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio: a) del loro nome o indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purchè quest'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale. 3. Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi delle Parti e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.
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Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio (Art. 196 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo