Accordo
Art. 193
Procedura di registrazione
In vigore dal 24 ott 2015
Procedura di registrazione
1. La Parte UE e l'Ucraina predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale il rifiuto di registrazione del marchio a opera dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivato. I motivi alla base del rifiuto di registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il provvedimento e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva.
La Parte UE e l'Ucraina introducono anche la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. La Parte UE e l'Ucraina istituiscono una banca di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
2. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi della sua nullità. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi.
3. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori. Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
a) se è identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio anteriore è tutelato;
b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore.
4. Le Parti possono inoltre prevedere altri impedimenti alla registrazione o altri motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori.
Storico versioni
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