Accordo›Sez. 2
Art. 192
Ritrasmissione via cavo
In vigore dal 24 ott 2015
Ritrasmissione via cavo
Ciascuna delle Parti garantisce che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti dall'altra Parte avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-192