Accordo›Sez. 2
Art. 190
Diritto sulle successive vendite
In vigore dal 24 ott 2015
Diritto sulle successive vendite
1. Le Parti prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Conformemente alla loro legislazione le Parti possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorchè il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo della vendita successiva non sia superiore a un determinato importo minimo.
4. I compensi sono a carico del venditore. Le Parti hanno la facoltà di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-190